REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL’ELENCO ON LINE DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI E FORNITURE DI CUI AL D.LGS. 50/2016 E AL D.I. 129/18.

 

Art.  1 Istituzione dell’elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi

Art. 2 Durata dell’iscrizione

Art. 3 Soggetti ammessi

Art. 4 Categorie di specializzazione e classi di import

Art. 5 Domanda d’iscrizione

Art. 6 Requisiti per l’iscrizione

Art. 7 Documenti e titoli per l’iscrizione

Art. 8 Comunicazione dell’esito della domanda di iscrizione

Art. 9 Effetti e validità dell’iscrizione

Art. 10 Riduzione, sospensione e annullamento dell’iscrizione

Art. 11 Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell’ iscrizione

Art. 12 Rinnovo ed estensione dell’iscrizione

Art. 13 Pubblicità

Art. 14 Trattamento dati personali

 

 

ART.  1 –  ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI

Ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento previste dall’art. 125 del D. Lgs. 50/16 e dal DI 129/18 (d’ora in poi Codice), è istituito presso IIS CIUFFELLI-EINAUDI l’Elenco dei Fornitori e/o dei Prestatori di Servizi di cui al comma 12 del predetto art.125 e ai sensi di 44/01.

L’elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (Fornitori o Prestatori di Servizi) per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 39, 41 e 42, del Codice e del DI 44/01 e dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i requisiti di carattere morale di cui all’art. 38 del Codice.

Nell’ambito dell’elenco l’IIS CIUFFELLI-EINAUDI può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i Soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi (di seguito anche “Servizi”) o di forniture (di seguito anche “Forniture “)

Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco.

Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dai prestatori di servizi o dai fornitori al fine di ottenere l’iscrizione, nonché l’idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti.

Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Il presente Albo, azzera completamente ogni precedente albo.

 

ART. 2 – DURATA DELL’ISCRIZIONE

L’iscrizione potrà avere durata triennale, salva la verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.

 

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI

Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti di cui alla art. 34 c.1, lett. a), b), c), del Codice compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 4, e precisamente:

  • gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
  • i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge

25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

  • i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36 del

 

ART. 4 – CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI DI IMPORTO

I prestatori di servizi sono iscritti per categorie di specializzazione e, all’interno di ciascuna categoria, per classi di importo.

Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di servizi (vds. All. categorie), individuati tra quelli per i quali l’art. 47 del Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità dell’IIS CIUFFELLI-EINAUDI consente l’affidamento in economia.

I fornitori sono iscritti per categorie di specializzazione.

Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di beni prodotti o forniti (vds. All. categorie), individuati tra quelli per i quali l’art. 47 del Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità dell’IIS CIUFFELLI-EINAUDI consente l’affidamento in economia.

 

 

ART. 5 – DOMANDA DI ISCRIZIONE

  • Generalità

Gli operatori economici devono presentare all’IIS CIUFFELLI-EINAUDI apposita domanda compilando il modulo on line (https://lnx.isistodi.edu.it/registra-fornitore/), precisando le categorie merceologiche per le quali chiedono di essere iscritti.

Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all’art. 3 devono essere già costituiti.

  • Divieti

I soggetti di cui all’art. 3 potranno proporre domanda di iscrizione all’elenco con le seguenti limitazioni:

è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;

è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;

è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;

è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all’elenco.

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l’iscrizione all’elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.

Qualora i Soggetti di cui all’art. 3 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell’iscrizione all’elenco, l’IIS CIUFFELLI-EINAUDI prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente all’Ufficio di cui al successivo comma 5.3.

5.3 Compilazione della domanda

La domanda di iscrizione deve essere compilata on line.

La domanda, compilata secondo lo schema corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 7, deve essere compilata sul sito dell’Istituto.

 

ART. 6 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE

I Soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno dimostrare, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

  1. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale Sono ammessi all’elenco gli operatori:
    1. che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
    2. nei cui confronti non sia pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
    3. nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la domanda di iscrizione, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 c.p. e dell’art. 445, co. 2 c.p.p.. Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati nel Mod. A i nominativi e i relativi dati anagrafici, e se a carico degli stessi risultino o meno le sentenze di condanna indicate nell’art. 38 del D.Lgs.163/06;
    4. che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della 19 marzo 1990, n. 55;
    5. che non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
    6. che non abbiano commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dall’IIS CIUFFELLI-EINAUDI; o che non abbiano commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’IIS CIUFFELLI-EINAUDI;
    7. che non abbiano commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
    8. che nell’anno antecedente la domanda di iscrizione non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
    9. che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
    10. in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.
    11. nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 2, lett.c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, co. 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;
    12. nei cui confronti non sussistano i divieti di cui all’ articolo 38, comma 1, m. ter del Codice;
    13. iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a detti obblighi);
    14. iscritti in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l’iscrizione obbligatoria in detti

N.B. In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate

  1. Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria
    1. Fatturato Globale

Il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, deve essere almeno pari al 50% della somma delle classi di importo (intese come valore massimo) per le iscrizioni richieste nelle varie categorie.

Per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l’iscrizione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività].

  1. Idonee referenze bancarie

Le idonee referenze bancarie sono comprovate con dichiarazione di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

Se l’ operatore richiedente non è in grado per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’ attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’IIS CIUFFELLI-EINAUDI.

Per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice, le referenze bancarie devono essere possedute dal consorzio che chiede l’iscrizione.

  1. Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale

1 Servizi Analoghi

Avvenuta esecuzione di contratti di servizi o di forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede l’iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo – IVA esclusa – almeno pari alla metà della classe d’importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l’iscrizione all’elenco. Per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice il requisito di cui al presente paragrafo può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l’iscrizione.

  • Servizio di Punta

Avvenuta esecuzione di un servizio o di una fornitura analoga a quello/a descritti nella categoria di specializzazione (servizio “di punta”), effettuato negli ultimi 3 anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda, nella misura – IVA esclusa – pari a 0,30 volte il valore della classe di importo (inteso come valore massimo) per la quale si richiede l’iscrizione per ciascuna categoria; ovvero, in alternative due servizi i cui importi sommati – IVA esclusa – sono pari al 70% del valore della classe d’importo (inteso come valore massimo) per la quale si richiede l’iscrizione per ciascuna categoria; ovvero, in alternative tre servizi per un importo complessivo – IVA esclusa – non inferiore al 100% il valore della classe di importo (inteso come valore massimo) per la quale si richiede l’iscrizione per ciascuna categoria.

In caso di consorzi, ogni singolo appalto di cui al presente paragrafo deve essere stato eseguito integralmente da uno qualsiasi dei consorziati.

  • Struttura organizzativa – organico medio annuo

Dimostrazione dell’utilizzo negli ultimi tre anni di dipendenti comprendente soci attivi, dipendenti, consulenti con contratto di collaborazione continuativa su base annua regolarmente inquadrati.

Per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice il requisito di cui  al presente paragrafo deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l’iscrizione.

ART. 7 – DOCUMENTI E TITOLI PER L’ISCRIZIONE

La richiesta di iscrizione nell’elenco dovrà essere proposta con la consapevolezza della possibilità da parte della scuola di richiedere la documentazione o parte di essa di seguito descritta.

La documentazione si compone di:

  1. Con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 6 A.
    1. (se soggetto iscritto al registro delle imprese) certificato di iscrizione o autocertificazione , in forma non sintetica, alla C.I.A.A. di competenza, contenente esplicita dicitura antimafia ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 252/98 in corso di validità, ovvero copia conforme dello stesso, con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000,
    2. 445; in caso di consorzio dovrà essere prodotto altresì statuto ed atto costitutivo in copia conforme con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

(se organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A) dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia conforme dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.

In caso di obbligo di iscrizione ad albi professionali, dovrà essere prodotta copia conforme della documentazione idonea (iscrizione Camera di Commercio o altro) alla comprova di detta iscrizione.

  1. dichiarazione, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, con cui il Soggetto attesti che non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

che non sia pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

che non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la domanda di iscrizione, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 c.p. e dell’art. 445, co. 2 c.p.p.; che non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55; che non abbia commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; che non abbia commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dall’IIS CIUFFELLI-EINAUDI; o che non abbia commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’IIS CIUFFELLI-EINAUDI; che non abbia commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; che nell’anno antecedente la domanda di iscrizione non abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; che non abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; che non è tenuto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n° 68/99 (se ha fino a 15 dipendenti oppure da 16 a 35 senza nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), o, in alternativa, che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 – Legge 68/99); che non abbia a suo carico sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2, lett. c), del Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36- bis, co. 1 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248; l’insussistenza dei divieti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m.ter del Codice; l’insussistenza dei divieti di cui all’art. 5.2 del presente Regolamento; l’elenco delle eventuali società con le quali intercorrano rapporti di collegamento ovvero di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c..

La dichiarazione di cui ai precedenti punti 2.2 e 2.3 deve essere resa individualmente anche da tutti i soggetti indicati dall’art.38, comma 1, lett.b) e c) del Codice e, quindi, dal Responsabile Tecnico e/o Direttore Tecnico ed altresì:

nel caso di professionisti associati, da ciascun Soggetto associato;

nel caso di società di capitali, dagli amministratori muniti di rappresentanza;

nel caso di S.a.s. da tutti i soci accomandatari;

nel caso di S.n.c. da tutti i soci.

 

Con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 6 lett. B. Per il fatturato globale:

 

Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 riportante il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione.

società di capitali: copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:

bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. comprensivi della nota integrativa e corredati dalla documentazione attestante l’avvenuto deposito;

società di persone: copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:

bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. comprensivi della nota integrativa e corredati dalla documentazione attestante l’avvenuto deposito; (ovvero, in alternativa)

Modello Unico, completo di tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti negli ultimi tre esercizi corredato dalla relativa ricevuta di presentazione;

(ovvero, in alternativa)

Dichiarazioni annuali IVA corredate dalla relativa ricevuta di presentazione;

  • impresa individuale: copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:
  • Modello Unico, completo di tutti gli allegati relativo ai redditi prodotti negli ultimi tre esercizi corredato dalla relativa ricevuta di presentazione;

(ovvero, in alternativa)

Dichiarazioni annuali IVA corredate dalla relativa ricevuta di presentazione;

  • consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili: copia dichiarata conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:

#0- bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. comprensivi della nota integrativa e corredati dalla relativa nota di deposito;

(ovvero in alternativa)

  • dichiarazioni annuali IVA relative agli ultimi tre esercizi corredate da ricevute di

I bilanci e i modelli Unico devono riferirsi al medesimo triennio finanziario ed essere rispettivamente depositati e trasmessi alla data di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco.

  1. per le idonee referenze bancarie:

dichiarazioni bancarie in originale rilasciate da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993 n. 385 (vedi art. 6, lett. B.2 del presente Regolamento, per eventuale documentazione alternativa).

  1. Con riferimento ai requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale di cui all’art. 6 C.
    1. Per i servizi analoghi e i servizi di punta:

Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 (utilizzando il mod.A) circa l’avvenuto espletamento negli ultimi tre anni (ultimi 36 mesi), antecedenti la data della domanda di iscrizione, di servizi o di forniture riguardanti la categoria per la quale si chiede l’iscrizione all’elenco.

La dichiarazione dovrà essere corredata da apposito elenco sottoscritto dal Legale Rappresentante di ciascun soggetto, indicante, per ciascun servizio o forniture: il Committente, l’oggetto del servizio o della fornitura, l’importo, la percentuale dell’importo attribuibile alla categoria per cui si chiede l’iscrizione, il periodo di esecuzione e, per quelli in corso, la percentuale di avanzamento.

Nel caso in cui i servizi siano stati eseguiti in Raggruppamento con altri Soggetti, deve essere specificata la quota di partecipazione al raggruppamento stesso.

1.2. Copia, dichiarata conforme all’originale, dei certificati emessi dai rispettivi committenti attestanti la regolare esecuzione dei servizi o la conformità per le forniture, prestate nei tre anni (36 mesi) antecedenti la data della domanda di iscrizione.

Tali predetti certificati, pena l’inammissibilità degli stessi, devono:

descrivere il servizio;

indicare le date di inizio e termine delle attività, o la percentuale di avanzamento per i contratti in corso alla data di presentazione della domanda;

indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per l’oggetto cui si riferiscono, o per la parte eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della domanda, e riportando gli importi riferiti ai servizi rientranti nelle

 

categorie di specializzazione;

indicare l’ammontare e la natura della eventuale quota di servizio o di fornitura per i quali è stato autorizzato il subappalto, se previsto, ed i nominativi dei subappaltatori;

contenere un giudizio sintetico in merito alla prestazione svolta;

essere rilasciata e vistata dall’IIS CIUFFELLI-EINAUDI competente nel caso di prestazioni eseguite per pubbliche amministrazioni, ovvero rilasciata dal committente nel caso di prestazioni per privati;

ovvero, in alternative copia, dichiarata conforme all’originale, dei contratti e delle relative fatture emesse da cui si evincono gli incarichi per l’espletamento di prestazioni rientranti nelle categorie di specializzazione oggetto della domanda di iscrizione, eseguiti nei tre anni (36 mesi) antecedenti la data della domanda d’iscrizione, nonché riportante i dati sopra menzionati, laddove applicabili.

Per il soddisfacimento del requisito di cui all’art. 6, lett. C §2 (“Servizio di punta”) sono ammessi singoli contratti, ovvero singole attivazioni nell’ambito di contratti quadro.

Ai fini dell’iscrizione, tali documenti devono essere prodotti nel numero strettamente necessario e sufficiente alla verifica dei requisiti di cui all’art. 6, lett. C.

  1. Per la struttura organizzativa

Relazione descrittiva della struttura organizzativa del Soggetto richiedente con indicazione dei ruoli e delle specializzazioni professionali presenti in organico, contenente i riferimenti presso l’INAIL e l’INPS (posizione assicurativa territoriale e matricola).

 

ART. 8 – COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

l’IIS CIUFFELLI-EINAUDI provvede all’esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l’ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute.

Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di compilazione tramite sito web.

Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell’ultima trasmissione.

L’IIS CIUFFELLI-EINAUDI, entro dieci giorni a decorrere dalla data dalla presentazione della domanda, comunicherà l’esito del procedimento di iscrizione, specificando le categorie di specializzazione e le relative classi di importo per cui il Soggetto richiedente sia risultato iscritto, tramite bapposita pagina web presente sul sito web.

Qualora l’IIS CIUFFELLI-EINAUDI ritenga di non poter ultimare il procedimento di iscrizione entro dieci giorni dalla data definitiva di presentazione della relativa domanda, informerà il Soggetto richiedente delle ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

Qualora la domanda presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il Soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni.

In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l’ iscrizione al sistema per tutte le categorie di classifica richiesti, l’IIS CIUFFELLI-EINAUDI potrà accogliere in modo parziale l’istanza di iscrizione.

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, l’istanza di iscrizione verrà respinta.

In entrambi i casi di reiezione (parziale o totale) verrà comunicato tempestivamente all’istante, ai sensi dell’art.10-bis della l.241/90, i motivi che ostano all’accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

Verrà, altresì, respinta l’istanza presentata da soggetti che hanno a proprio carico annotazioni sul Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assumono rilievo ai sensi dell’art. 38 del Codice.

 

ART. 9 – EFFETTI E VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE

L’iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dagli articoli 39, 41 e 42 del Codice e del DI 44/01, mentre per quanto concerne i requisiti generali di cui all’art.38 del Codice, oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, viene fatta salva la verifica in occasione delle singole procedure di cottimo fiduciario.

L’iscrizione all’elenco fiduciario ha validità triennale a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito della relativa domanda o del suo eventuale rinnovo, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all’iscrizione.

Ove l’IIS CIUFFELLI-EINAUDI ritenga di avvalersi dell’elenco ai fini dell’art. 125 del Codice, con le modalità ivi previste, gli operatori iscritti all’elenco saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità.

L’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di cottimo avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nelle mail d’invito.

 

ART. 10 – RIDUZIONE, SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE

L’IIS CIUFFELLI-EINAUDI, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell’assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell’efficacia dell’iscrizione, a riduzione o ad annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l’impresa interessata.

L’annullamento è disposto d’ufficio per le imprese che per almeno cinque volte non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito.

L’IIS CIUFFELLI-EINAUDI potrà altresì escludere dall’elenco gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell’esercizio dell’attività professionale.

 

ART. 11 – SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE

  • Segnalazione delle variazioni:

Gli operatori iscritti nell’elenco devono comunicare tramire sito web all’IIS CIUFFELLI-EINAUDI tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 6, che siano influenti ai fini dell’iscrizione all’elenco stesso.

L’omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 10.

  • Mantenimento dell’ iscrizione:

Ai fini del mantenimento dell’iscrizione i soggetti interessati devono dichiarare per ogni anno successivo a quello dell’iscrizione all’elenco o del suo rinnovo, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del Codice nonché il perdurare di quelli relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente art. 6.

I soggetti iscritti devono, pertanto, produrre all’IIS CIUFFELLI-EINAUDI, ogni anno successivo a quello in cui è stata concessa o rinnovata l’iscrizione, una conferma tramite sito web dell’istituto, la permanenza di tutti i requisiti di iscrizione.

Il mancato invio della dichiarazione comporta l’automatica cancellazione dall’elenco. In ogni caso si produrrà la cancellazione dall’elenco se la dichiarazione non sarà pervenuta all’Amministrazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dell’anno.

 

Art. 12 – RINNOVO ED ESTENSIONE DELL’ISCRIZIONE

 

  • Rinnovo

Sei mesi prima della data di scadenza del triennio di validità dell’iscrizione, l’operatore economico deve presentare apposita domanda. Tramite sito web, intesa al rinnovo dell’iscrizione stessa.

L’IIS CIUFFELLI-EINAUDI comunica l’esito del procedimento di rinnovo con le stesse modalità di cui al precedente art. 8.

La durata dell’iscrizione, in tal caso, decorre dalla data di rinnovo della stessa.

In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo, l’iscrizione decade automaticamente.

  • Estensione

L’operatore già iscritto può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classi d’importo, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e negli altri requisiti speciali richiesti dall’art. 6, lettere B e C.

La domanda di estensione dell’iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie di specializzazione e le classi d’importo di cui si chiede l’aggiornamento.

Nel caso di estensione dell’iscrizione il Soggetto interessato deve corredare la relativa domanda della documentazione di cui all’art. 7 nelle parti applicabili alle nuove categorie di specializzazione. In caso di estensione, resta ferma la scadenza dell’iscrizione in corso.

 

ART. 13 – PUBBLICITA’

L’esistenza della procedura di iscrizione negli elenchi fiduciari dell’IIS CIUFFELLI-EINAUDI dei fornitori e dei prestatori di servizi è resa nota mediante apposite pagina presente sul sito web dell’IIS CIUFFELLI-EINAUDI.

 

Il Dirigente Scolastico

Prof. Marcello Rinaldi

Documento sottoscritto con firma digitale